Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il protocollo di contenimento del Coronavirus (COVID-19) negli ambienti di lavoro.
Obiettivo principale: coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Ecco gli snodi principali del documento:
- Esponendo appositi depliant nei luoghi più frequentati dell’azienda, il datore di lavoro è tenuto a informare i propri dipendenti e collaboratori circa i loro obblighi per il contenimento del Coronavirus, in particolare:
- L’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di febbre o altri sintomi influenzali
- L’obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro di un eventuale malessere o stato influenzale sorto durante la giornata lavorativa
- L’impossibilità di rimanere in azienda qualora febbre o altri sintomi influenzali si presentassero successivamente all’inizio della giornata lavorativa
- L’obbligo di rispettare, all’interno dell’azienda, le direttive ministeriali atte al contenimento del virus (distanza di sicurezza, igiene delle mani etc.)
- Chi accede all’azienda potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Chi presenterà una temperatura superiore ai 37,5° non potrà accedere agli ambienti di lavoro e sarà inoltre tenuto a informare nel più breve tempo possibile il proprio medico di base.
- Il datore di lavoro è tenuto a informare dipendenti e collaboratori del divieto ad accedere ai luoghi di lavoro per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni siano stati a contatto con confermati casi di Coronavirus, o provengano da zone a rischio come disposto dall’OMS.
- Fornitori, corrieri e altri collaboratori esterni devono svolgere l’attività lavorativa riducendo al minimo le interazioni con il personale dell’azienda. Agli autisti dei mezzi di trasporto è consigliato rimanere a bordo e vietato in ogni caso l’accesso agli uffici. Analoghe norme di sicurezza valgono per i visitatori esterni.
- L’azienda è tenuta a garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In caso negli ambienti sia stato presente un caso confermato di Coronavirus, il datore di lavoro è tenuto a sanificare e ventilare l’azienda ai sensi della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
- L’adozione di misure di igiene e prevenzione, nonché di dispositivi di protezione individuale, è fondamentale secondo le seguenti direttive:
- L’uso delle mascherine di protezione dovrà essere conforme alle direttive promulgate dall’OMS.
- Oltre alla frequente e corretta detersione delle mani con acqua e sapone, ai presenti in azienda è consigliato l’uso di igienizzanti mani a base di alcool.
- Qualora l’attività lavorativa per sua natura non garantisca la distanza di un metro tra una persona e l’altra, sarà necessario adottare adeguati DPI (mascherine, guanti, tute etc.).
Queste disposizioni si aggiungono alle precedenti che promuovono la sospensione dei reparti non legati all’attività produttiva, vietano eventi e riunioni in presenza all’interno delle aziende, sanciscono la necessità di ridurre al minimo gli spostamenti interni ed esterni all’azienda e consentono la disposizione di orari di lavoro scaglionati in modo da ridurre al minimo il numero di persone contemporaneamente presenti in azienda.