Un aggiornamento del decreto 81, il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro, interessa anche i componenti delle imprese familiari e i lavoratori autonomi. Ecco le novità per le due categorie.
Secondo l’art. 230-bis del Codice Civile, un’impresa familiare è un’attività in cui collaborano i coniugi, i parenti entro il terzo grado (bisnonni, prozii, pronipoti etc.) e gli affini entro il secondo grado (parenti di primo e secondo grado del coniuge) in modo residuale. Cioè, non deve essere stato formulato dalle parti in causa un diverso rapporto di lavoro (società di fatto, lavoro subordinato etc.).
Per questi lavoratori e per i lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, il recente aggiornamento del Testo Unico ha introdotto l’obbligo di:
- Utilizzare le attrezzature da lavoro conformemente a quanto previsto dal Titolo III del testo
- Utilizzare opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge (Titolo IV del testo), anche se messe a disposizione da terze parti
Il secondo punto interessa anche l’eventuale committente, che in caso di affidamento di lavori, servizi e/o forniture deve verificare l’idoneità delle opere eventualmente in uso da parte dei lavoratori autonomi.
Il nuovo obbligo mira a implementare le norme di prevenzione infortuni specialmente nel settore edile. Lo scopo è quello di abbassare il livello di rischio nei cantieri, prevenendo la pericolosa pratica di utilizzo di attrezzature e opere provvisionali non idonee e che espongono a dei rischi ulteriori.