Videosorveglianza: i chiarimenti INL per la gestione dei casi particolari

Videosorveglianza: i chiarimenti INL per la gestione dei casi particolari

La videosorveglianza in azienda è un valido strumento di sicurezza, ma deve rispettare i diritti privacy dei lavoratori. Ecco quali sono le regole in caso di nuove assunzioni.

L’art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce che qualsiasi impianto audiovisivo o strumento di sorveglianza a distanza dei dipendenti possa essere installato solo previa autorizzazione. Si tratta di un obbligo cui sono soggetti tutti i datori di lavoro e che mira a bilanciare le esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale con la privacy dei lavoratori.

Tale principio, seppure chiaro, può risultare complesso da applicare nella pratica in alcuni casi particolari. 

Ad esempio: un’azienda (per esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio) installa impianti di videosorveglianza non richiedendo l’autorizzazione poiché al momento dell’installazione non ha lavoratori assunti alle dipendenze. Tale pratica è assolutamente corretta poiché l’autorizzazione si applica solo alle imprese con lavoratori subordinati; ma nel momento in cui avviene la prima assunzione la presenza dell’impianto di videosorveglianza deve essere adeguatamente gestita. In che modo?

Per chiarire questa ed altre situazioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con un documento che fornisce indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi. L’Ispettorato ha ribadito che le previsioni dell’art. 4 si applicano solo alle imprese con lavoratori subordinati, escludendo collaboratori e tirocinanti.

Nello specifico, il documento INL prende in esame due casi principali:

  • Nuova azienda: quando un’azienda di nuova costituzione presenta l’istanza per l’autorizzazione della videosorveglianza senza avere ancora lavoratori, ma prevedendo di assumerli a breve, può indicare nella domanda il numero dei lavoratori previsti e presentarla regolarmente;
  • Azienda già operativa: se un’azienda ha già installato un impianto di videosorveglianza in assenza di lavoratori e decide successivamente di assumere personale, deve presentare un’istanza post-assunzione e disattivare temporaneamente l’impianto fino all’ottenimento dell’autorizzazione. Questo garantisce che i diritti dei nuovi lavoratori siano tutelati e che la videosorveglianza sia riattivata solo dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Ricordiamo che nel momento della presentazione dell’istanza il silenzio dell’Ispettorato del lavoro competente non equivale a un assenso, e che quindi è sempre necessario attendere l’autorizzazione prima di attivare gli impianti.

L’obiettivo della normativa è quello di conciliare il diritto dei datori di lavoro alla tutela dei propri beni con la privacy dei dipendenti, che non possono essere oggetto di eccessivo controllo. Compito dell’azienda è di agire in conformità con le leggi per evitare sanzioni e garantire un ambiente di lavoro rispettoso dei diritti dei dipendenti.

Per tutti i casi particolari, è consigliabile rivolgersi a un consulente privacy specializzato. Gli esperti ConsulGroup ti offrono il migliore supporto per interpretare correttamente le normative, garantire la conformità legale e prevenire sanzioni costose. Inoltre, possono aiutarti a implementare le migliori pratiche per la tutela dei dati e della privacy dei dipendenti, migliorando la fiducia e la trasparenza all’interno dell’organizzazione.

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